Convenzione
Art. 17
Entrata in vigore
In vigore dal 24 nov 1996
- Entrata in vigore
1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'.
2. Per ogni Stato firmatario che esprima in seguito il suo consenso ad essere soggetto alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-17