Convenzione

Art. 20

Riserve

In vigore dal 24 nov 1996
- Riserve 1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che l', paragrafo 4, non è applicabile alle sue relazioni bilaterali di co-produzione con una o più Parti. Esso inoltre può riservarsi il diritto di stabilire una partecipazione massima diversa da quella stabilita all', paragrafo 1 a. Nessun altra riserva potrà essere formulata. 2. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-20

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