Convenzione

Art. 19

Clausola territoriale

In vigore dal 24 nov 1996
- Clausola territoriale 1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione designare il o i territori cui si applicherà la presente Convenzione. 2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la dichiarazione. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in detta dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-19

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