Convenzione

Art. 14

Lingue

In vigore dal 24 nov 1996
- Lingue Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che ha la sua sede in detta Parte, una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di detta Parte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-14

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