Convenzione
Art. 10
Ripartizione equilibrata degli oneri
In vigore dal 24 nov 1996
- Ripartizione equilibrata degli oneri
1. Negli scambi cinematografici tra le Parti, occorrerà mantenere un equilibrio generale per quanto concerne sia l'ammontare totale degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche girate in coproduzione.
2. Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole, un disavanzo nelle sue relazioni di coproduzione con una o più altre Parti, essa può subordinare per ragioni legate al mantenimento della propria identità culturale, la concessione del suo accordo riguardo ad una successiva co-produzione, al ristabilimento dell'equilibrio delle sue relazioni cinematografiche con detta o dette Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-10