Convenzione
Art. 11
Ingresso e soggiorno
In vigore dal 24 nov 1996
- Ingresso e soggiorno
Nell'ambito della sua legislazione e regolamentazione, nonché degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte agevola l'ingresso ed il soggiorno, nonché la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio, del personale tecnico ed artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Allo stesso modo, ciascuna delle Parti autorizza l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione ed alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nell'ambito della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-11