Art. 7 · Diritti dei coproduttori
Convenzione

Art. 7

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Diritti dei coproduttori

In vigore dal 24 nov 1996
- Diritti dei coproduttori 1. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprietà del negativo fotografico originale audio-visivo. Il contratto includerà una norma affinché il negativo originale sia depositato in un luogo selezionato di comune accordo dai coproduttori e sia garantito il libero accesso a quest'ultimo. 2. Il contratto di coproduzione deve inoltre garantire a ciascun coproduttore il diritto ad un internegativo o ad ogni altro supporto che consenta la riproduzione.
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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-7