Annesso II

Art. 2

Casi di emergenza

In vigore dal 28 feb 1995
Casi di emergenza 1. Le disposizioni del presente Annesso non si applicano in casi di emergenza che mettono a repentaglio la sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed attrezzature di grande valore, oppure la protezione dell'ambiente. 2. La notifica delle attività intraprese in casi di emergenza sarà trasmessa immediatamente a tutte le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-2-2

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