Annesso II
Art. 2
50 / 85Casi di emergenza
In vigore dal 28 feb 1995
Casi di emergenza
1. Le disposizioni del presente Annesso non si applicano in casi di emergenza che mettono a repentaglio la sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed attrezzature di grande valore, oppure la protezione dell'ambiente.
2. La notifica delle attività intraprese in casi di emergenza sarà trasmessa immediatamente a tutte le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-2-2