Annesso II

Art. 6

Scambio di informazioni

In vigore dal 28 feb 1995
Scambio di informazioni 1. Le Parti prenderanno accordi per: (a) raccogliere e scambiare documentazione (in particolare le registrazioni delle autorizzazioni) nonché statistiche relative al numero o ai quantitativi di ciascuna specie di mammiferi, uccelli o piante native catturate annualmente nella zona del Trattato Antartico; (b) ottenere e scambiare informazioni per quanto concerne lo status dei mammiferi, uccelli, piante e invertebrati nativi nella zona del Trattato Antartico, nonché per quanto riguarda il fabbisogno di protezione di ogni specie o popolazione richiede protezione; (c) stabiliranno, ad uso delle Parti, una forma comune per presentare queste informazioni in conformità con il paragrafo 2 in appresso. 2. Ciascuna Parte informerà le altre Parti nonché il Comitato, prima della fine del mese di Novembre di ciascun anno, riguardo a qualsiasi passo adottato in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra ed al numero ed alla natura del permesso rilasciato in base al presente Annesso nel periodo precedente dal 1 luglio al 30 giugno.
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