Annesso III

Art. 1

Obblighi Generali

In vigore dal 28 feb 1995
ANNESSO III AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO GESTIONE ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI Obblighi Generali 1. Il presente Annesso si applicherà alle attività intraprese nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo e tutte le altre attività governative e non governative nella zona del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso anticipato in base all'Articolo VII del Trattato Antartico, nonché alle attività di supporto logistico connesse. 2. Il quantitativo di rifiuti prodotti o eliminati nella zona del Trattato Antartico sarà diminuito in tutta la misura del possible in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente Antartico e le interferenze con i valori naturali dell'Antartide, la ricerca scientifica e gli altri usi dell'Antartide compatibili con il Trattato Antartico. 3. L'immagazzinamento dei rifiuti, la loro gestione ed eliminazione dalla zona del Trattato Antartico, nonché il riciclaggio e la riduzione delle fonti, dovranno essere considerazioni essenziali nella pianificazione e nello svolgimento delle attività nella zona del Trattato Antartico. 4. I rifiuti rimossi dalla zona del Trattato Antartico, dovranno in tutta la misura del possibile essere rinviati nel paese nel quale le attività che hanno dato luogo ai rifiuti sono state organizzate o in ogni altro paese in cui siano stati presi provvedimenti per l'eliminazione di tali rifiuti in conformità con gli accordi internazionali pertinenti. 5. I siti già utilizzati e quelli attuali per l'eliminazione dei rifiuti sul territorio ed i siti di lavoro abbandonati dove si sono svolte attività dell'Antartico saranno ripuliti da chi ha dato origine a questi rifiuti e dagli utenti di questi siti. Tale obbligo non sarà interpretato nel senso di esigere: (a) la rimozione di ogni struttura designata come sito o monumento storico; oppure (b) la rimozione di ogni struttura o materiale di rifiuto in circostanze in cui la rimozione in base a qualsiasi opzione pratica darebbe come risultato un impatto ambientale deteriore maggiore che se la struttura o il materiale di rifiuto fossero stati lasciati nel loro attuale sito.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-1-3

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