Annesso III

Art. 6

Immagazzinamento dei rifiuti

In vigore dal 28 feb 1995
Immagazzinamento dei rifiuti Tutti i rifiuti che dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato Antartico o diversamente eliminati saranno immagazzinati in modo tale da provenire la loro dispersione nell'ambiente. TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-6-3

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