Annesso III
Art. 6
Immagazzinamento dei rifiuti
In vigore dal 28 feb 1995
Immagazzinamento dei rifiuti
Tutti i rifiuti che dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato Antartico o diversamente eliminati saranno immagazzinati in modo tale da provenire la loro dispersione nell'ambiente.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO
ANTARTICO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-6-3