Annesso III

Art. 10

Prassi di gestione

In vigore dal 28 feb 1995
Prassi di gestione Ciascuna Parte: (a) designerà un funzionario di gestione dei rifiuti per sviluppare e sorvegliare i piani di gestione dei rifiuti; in loco questa responsabilità sarà delegata ad una persona appropriata in ciascun sito; (b) assicurerà che i membri di queste spedizioni ricevano l'addestramento volto a limitare l'impatto delle operazioni di detta Parte sull'ambiente Antartico e siano informati riguardo alle prescrizioni del presente Annesso; (c) scoraggerà l'uso di prodotti di cloruro di poli-vinile (PVC) ed assicurerà che le spedizioni nella zona del Trattato Antartico siano avvisate di ogni prodotto PVC che si intende introdurre nella zona del Trattato Antartico affinché tali prodotti possano essere rimossi successivamente in conformità con il presente Annesso.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-10

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