Annesso III
Art. 12
CASI DI EMERGENZA
In vigore dal 28 feb 1995
CASI DI EMERGENZA
1. Il presente Annesso non si applicherà ai casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o alla protezione dell'ambiente.
2. Sarà immediatamente trasmessa a tutte le Parti ed al Comitato notifica delle attività intraprese in casi di emergenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-12