Annesso IV
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 feb 1995
ANNESSO IV AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO
ANTARTICO
Prevenzione della contaminazione del mare
Definizioni
Ai fini del presente Annesso:
(a) L'espressione "discarica" significa qualsiasi Perdita verificatasi da una nave e comprende ogni fuoruscita, eliminazione, versamento, fuga, nonché l'azionamento di pompe, l'emissione e lo svuotamento;
(b) l'espressione "rifiuti" indica ogni genere di rifiuti da vettovaglie, domestici ed operativi, tranne il pesce fresco e parti di esso, prodotti durante il normale funzionamento della nave, ad eccezione di quelle sostanze previste dagli ;
(c) l'espressione "Marpol 73/78" significa la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, come emendata dal relativo Protocollo del 1978 e da ogni altro emendamento successivamente in vigore;
(d) l'espressione "sostanze liquide nocive" significa ogni sostanza liquida nociva come definita nell'Annesso II di Marpol 73/78;
(e) l'espressione "petrolio" significa il petrolio in qualsiasi sua forma compreso il petrolio greggio, il petrolio per combustibile, i fanghi di scolo, i rifiuti di petrolio e prodotti raffinati del petrolio (diversi dai prodotti petrolchimici soggetti alle disposizioni dell');
(f) l'espressione "miscela oleosa" significa una miscela oleosa avente qualsiasi contenuto di petrolio;
(g) l'espressione "nave" significa un vascello di qualsiasi genere in funzione nell'ambiente marino ed include aliscafi, battelli, veicoli a cuscini pneumatici, sommergibili, mezzi galleggianti e piattaforme fisse o galleggianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-1-4