Annesso IV

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 28 feb 1995
ANNESSO IV AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO Prevenzione della contaminazione del mare Definizioni Ai fini del presente Annesso: (a) L'espressione "discarica" significa qualsiasi Perdita verificatasi da una nave e comprende ogni fuoruscita, eliminazione, versamento, fuga, nonché l'azionamento di pompe, l'emissione e lo svuotamento; (b) l'espressione "rifiuti" indica ogni genere di rifiuti da vettovaglie, domestici ed operativi, tranne il pesce fresco e parti di esso, prodotti durante il normale funzionamento della nave, ad eccezione di quelle sostanze previste dagli ; (c) l'espressione "Marpol 73/78" significa la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, come emendata dal relativo Protocollo del 1978 e da ogni altro emendamento successivamente in vigore; (d) l'espressione "sostanze liquide nocive" significa ogni sostanza liquida nociva come definita nell'Annesso II di Marpol 73/78; (e) l'espressione "petrolio" significa il petrolio in qualsiasi sua forma compreso il petrolio greggio, il petrolio per combustibile, i fanghi di scolo, i rifiuti di petrolio e prodotti raffinati del petrolio (diversi dai prodotti petrolchimici soggetti alle disposizioni dell'); (f) l'espressione "miscela oleosa" significa una miscela oleosa avente qualsiasi contenuto di petrolio; (g) l'espressione "nave" significa un vascello di qualsiasi genere in funzione nell'ambiente marino ed include aliscafi, battelli, veicoli a cuscini pneumatici, sommergibili, mezzi galleggianti e piattaforme fisse o galleggianti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-1-4

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