Annesso III

Art. 13

Emendamento o modifica

In vigore dal 28 feb 1995
Emendamento o modifica 1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica sono state approvati; essi diverranno effettivi un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nel corso della quale sono stati adottati, a meno che una o più Parti consultive del Trattato Antartico notifichino il depositario entro tale periodo di tempo, che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare l'emendamento. 3. Ogni emendamento o modifica di tale Annesso che diviene effettivo in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà in seguito effettivo nei confronti di ogni altra parte quando la notifica di approvazione di detta Parte sarà stata ricevuta dal Depositario.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-13

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