Protocollo
Art. 13
Conformità al presente Protocollo
In vigore dal 28 feb 1995
Conformità al presente Protocollo
1. Ciascuna Parte adotterà i seguenti provvedimenti nell'ambito della sua competenza, compressa l'adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attuazione, per garantire la conformità con il presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte eserciterà adeguati sforzi, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, affinché non vengano intraprese attività contrarie al presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte notificherà tutte le altre Parti riguardo ai provvedimenti adottati in conformità con i paragrafi 1 e 2 di cui sopra.
4. Ciascuna Parte attirerà l'attenzione di tutte le altre Parti su ogni attività che a suo giudizio pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.
5. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico attireranno l'attenzione di ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo su qualsiasi attività svolta da detto Stato, dalle sue agenzie, rappresentanze, persone fisiche o giuridiche, navi, aerei o altri mezzi di trasporto, che pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.
Storico versioni
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