Protocollo

Art. 17

Rapporto annuale delle Parti

In vigore dal 28 feb 1995
Rapporto annuale delle Parti 1. Ciascuna Parte farà rapporto annualmente sui passi intrapresi per attuare il presente Protocollo. Tali rapporti includeranno le notifiche attuate in conformità con l', i piani di emergenza istituiti in conformità con l' ed ogni altra notifica ed informazione richiesta in base al presente Protocollo riguardo alla quale non vi sia nessun'altra disposizione relativa alla circolazione ed allo scambio di informazioni. 2. I rapporti effettuati in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione Consultiva del Trattato Antartico e messi a disposizione del pubblico.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-17

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