Protocollo
Art. 19
Scelta della procedura di soluzione delle controversie
In vigore dal 28 feb 1995
Scelta della procedura di soluzione delle controversie
1. Ciascuna Parte, nel firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo o in ogni momento successivo, può scegliere, mediante dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione di controversie vertenti sull'interpretazione o l'applicazione degli nonché salvo se un Annesso dispone diversamente, sulle disposizioni di ogni Annesso e sull' nella misura in cui riguarda tali Articoli e disposizioni:
(a) la Corte Internazionale di Giustizia;
(b) il Tribunale Arbitrale.
2. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra non pregiudicherà il funzionamento dell' e dell'.
3. Una Parte che non ha formulato dichiarazioni in base al paragrafo 1 di cui sopra o nei cui confronti una dichiarazione non è più in vigore, sarà considerata come avendo accettato la giurisdizione del Tribunale Arbitrale.
4. Se le Parti ad una controversia hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, la controversia potrà essere sottoposta unicamente a tale procedura, ameno che le Parti non stabiliscano diversamente.
5. Se le Parti ad una controversia non hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, oppure se hanno entrambe accettato gli stessi mezzi, la controversia potrà essere presentata unicamente al Tribunale Arbitrale a meno che le Parti non decidano diversamente.
6. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra rimarrà in vigore fino a quando scade in conformità con i suoi termini o fino a tre mesi dopo che una notifica scritta di revoca è stata depositata presso il depositario.
7. Una nuova dichiarazione, una notifica di revoca o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicheranno in alcuna maniera un procedimento pendente dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o al Tribunale Arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente.
8. Le dichiarazioni e le notifiche di cui nel presente Articolo saranno depositate presso il Depositario che ne trasmetterà copie a tutte le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-19