Protocollo

Art. 20

Procedura di soluzione delle controversie

In vigore dal 28 feb 1995
Procedura di soluzione delle controversie 1. Se le Parti ad una controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione degli o 15 o, salvo se un Annesso dispone diversamente, alle disposizioni di qualsivoglia Annesso oppure - qualora riguardi gli Articoli e le disposizioni - all', non hanno convenuto sui mezzi di risolverla entro 12 mesi dalla richiesta di consultazione in base all', la controversia sarà deferita per la soluzione, dietro richiesta di qualsiasi Parte alla Controversia, in conformità con la procedura determinata dall' e. 2. Il Tribunale Arbitrale non sarà competente a decidere e giudicare qualsivoglia questione nell'ambito dell'Articolo IV del Trattato Antartico. Inoltre, nulla nel presente Protocollo sarà interpretato nel senso di conferire competenza o giurisdizione alla Corte Internazionale di Giustizia o ad ogni altro Tribunale istituito al fine di risolvere le controversie tra le Parti, a decidere o giudicare in altro modo qualsiasi questione che rientri nella portata dell'Articolo IV del Trattato Antartico.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-20

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