Annesso IV

Art. 15

Emendamento o Modifica

In vigore dal 28 feb 1995
Emendamento o Modifica 1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica sono state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico durante la quale è stata adottata a meno che una o più Parti Consultive al Trattato Antartico non notifichino il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desiderano una proroga di tale periodo o che non intendono approvare il provvedimento. 2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che diviene effettiva in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà successivamente effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sarà ricevuta dal Depositario.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-15

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