Annesso IV
Art. 4
Discarica di sostanze nocive liquide.
In vigore dal 28 feb 1995
Discarica di sostanze nocive liquide.
È vietata la discarica in mare di qualsiasi sostanza liquida nociva e di ogni altro prodotto chimico o altre sostanze in quantitativi o concentrazioni dannose per l'ambiente marino.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-4-4