Annesso IV
Art. 7
Casi di emergenza
In vigore dal 28 feb 1995
Casi di emergenza
1. Gli del presente Annesso non si applicheranno in casi di emergenza relativi alla sicurezza di una nave e delle persone a bordo o al salvataggio di vite umane in mare.
2. Tutte le Parti ed il Comitato saranno immediatamente avvisate di ogni attività intrapresa in casi di emergenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-7-4