Annesso IV

Art. 11

Immunità sovrana

In vigore dal 28 feb 1995
Immunità sovrana 1. Il presente Annesso non si applicherà a qualsiasi nave da guerra, ausiliaria navale o altra nave di proprietà o operata da uno Stato ed attualmente utilizzata solo per servizi governativi non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte assicurerà mediante l'adozione di adeguati provvedimenti che non pregiudicano le operazioni o le capacità operative di tali navi di sua proprietà o da essa utilizzate, che tali navi agiscano in maniera compatibile, per quanto ragionevole e possibile, con il presente Annesso. 2. Nell'applicare il paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna Parte terrà conto dell'importanza di proteggere l'ambiente Antartico. 3. Ciascuna Parte informerà le altre Parti su come essa attua la presente disposizione. 4. La procedura di soluzione delle controversie stabilita negli a 20 del Protocollo non si applica al presente Articolo.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-11-2

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