Annesso IV

Art. 12

Misure preventive e prontezza e risposta all'emergenza.

In vigore dal 28 feb 1995
Misure preventive e prontezza e risposta all'emergenza. 1. Al fine di far fronte in maniera più effettiva alle emergenze di inquinamento marino o al rischio che ne deriva nella zona del Trattato Antartico, le Parti in conformità con l' del Protocollo, elaboreranno piani di emergenza per far fronte all'inquinamento marino nella zona del Trattato Antartico, compresi piani di emergenza per le navi (diverse dai piccoli battelli adibiti alle operazioni delle basi fisse o delle navi) che operano nella zona del Trattato Antartico, in particolare le navi che trasportano carichi di petrolio e per quanto riguarda i versamenti di petrolio aventi origine da impianti costieri, che si riversano nell'ambiente marino. A tal fine esse: (a) coopereranno nella formulazione ed attuazione di tali piani; (b) attingeranno ai pareri del Comitato, dell'Organizzazione Marittima Internazionale e di altre Organizzazioni Internazionali. 2. Le Parti istituiranno altresì procedure per far fronte in maniera cooperativa ai casi di emergenza di inquinamento e adotteranno adeguate azioni di risposta in base a tali procedure.
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