Annesso IV
Art. 6
Discarica delle acque di scolo
In vigore dal 28 feb 1995
Discarica delle acque di scolo
1. Salvo se ciò pregiudicherebbe indebitamente le operazioni nell'Antartico:
(a) ciascuna Parte si asterrà dal scarico in mare tutte le
acque di scolo non trattate (il termine "acque di scolo" essendo definito all'Annesso IV di MARPOL 73/78) entro 12 miglia nautiche da terra o dalle piattaforme di ghiaccio;
(b) oltre tale distanza, le acque di scolo immagazzinate in
un serbatoio di contenimento non saranno scaricate istantaneamente ma ad un ritmo moderato e, se possibile, mentre la nave è in viaggio a velocità a non meno di 4 nodi.
Il presente paragrafo non si applica a navi autorizzate a trasportare un massimo di 10 persone.
2. Le Parti devono se del caso fare uso di registri per la registrazione delle acque di scolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-6-4