Art. 7 · Casi di emergenza
Annesso IV

Art. 7

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Casi di emergenza

In vigore dal 28 feb 1995
Casi di emergenza 1. Gli del presente Annesso non si applicheranno in casi di emergenza relativi alla sicurezza di una nave e delle persone a bordo o al salvataggio di vite umane in mare. 2. Tutte le Parti ed il Comitato saranno immediatamente avvisate di ogni attività intrapresa in casi di emergenza.
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