Art. 4 · Discarica di sostanze nocive liquide.
Annesso IV

Art. 4

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Discarica di sostanze nocive liquide.

In vigore dal 28 feb 1995
Discarica di sostanze nocive liquide. È vietata la discarica in mare di qualsiasi sostanza liquida nociva e di ogni altro prodotto chimico o altre sostanze in quantitativi o concentrazioni dannose per l'ambiente marino.
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