Annesso III

Art. 9

Trasmissione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti

In vigore dal 28 feb 1995
Trasmissione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti 1. I piani di gestione dei rifiuti preparati in conformità con l', i rapporti sulla loro attuazione nonché gli inventari di cui all' saranno inclusi negli scambi annuali di informazione in conformità con gli Articoli III e VII del Trattato Antartico e relative Raccomandazioni in base all'Articolo IX del Trattato Antartico. 2. Ciascuna Parte invierà al Comitato copie dei suoi piani di gestione dei rifiuti, nonché rapporti sulla loro attuazione e revisione. 3. Il Comitato può rivedere i piani di gestione dei rifiuti e relativi rapporti e può sottoporre alla considerazione delle Parti osservazioni e suggerimenti al fine di ridurre al minimo gli impatti e per quanto riguarda le modifiche nonché il miglioramento dei piani. 4. Le Parti possono scambiarsi informazioni e fornire pareri per quanto riguarda, inter alia, tecnologie disponibili con scarsa produzione di rifiuti, la riconversione degli impianti esistenti, criteri speciali per effluenti, ed adeguati metodi di scarico e di eliminazione.
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