Annesso III
Art. 9
Trasmissione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti
In vigore dal 28 feb 1995
Trasmissione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti
1. I piani di gestione dei rifiuti preparati in conformità con l', i rapporti sulla loro attuazione nonché gli inventari di cui all' saranno inclusi negli scambi annuali di informazione in conformità con gli Articoli III e VII del Trattato Antartico e relative Raccomandazioni in base all'Articolo IX del Trattato Antartico.
2. Ciascuna Parte invierà al Comitato copie dei suoi piani di gestione dei rifiuti, nonché rapporti sulla loro attuazione e revisione.
3. Il Comitato può rivedere i piani di gestione dei rifiuti e relativi rapporti e può sottoporre alla considerazione delle Parti osservazioni e suggerimenti al fine di ridurre al minimo gli impatti e per quanto riguarda le modifiche nonché il miglioramento dei piani.
4. Le Parti possono scambiarsi informazioni e fornire pareri per quanto riguarda, inter alia, tecnologie disponibili con scarsa produzione di rifiuti, la riconversione degli impianti esistenti, criteri speciali per effluenti, ed adeguati metodi di scarico e di eliminazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-9-2