Annesso III
Art. 12
69 / 85CASI DI EMERGENZA
In vigore dal 28 feb 1995
CASI DI EMERGENZA
1. Il presente Annesso non si applicherà ai casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o alla protezione dell'ambiente.
2. Sarà immediatamente trasmessa a tutte le Parti ed al Comitato notifica delle attività intraprese in casi di emergenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-12