Annesso III
Art. 10
67 / 85Prassi di gestione
In vigore dal 28 feb 1995
Prassi di gestione
Ciascuna Parte:
(a) designerà un funzionario di gestione dei rifiuti per
sviluppare e sorvegliare i piani di gestione dei rifiuti; in loco questa responsabilità sarà delegata ad una persona appropriata in ciascun sito;
(b) assicurerà che i membri di queste spedizioni ricevano
l'addestramento volto a limitare l'impatto delle operazioni di
detta Parte sull'ambiente Antartico e siano informati riguardo alle prescrizioni del presente Annesso;
(c) scoraggerà l'uso di prodotti di cloruro di poli-vinile
(PVC) ed assicurerà che le spedizioni nella zona del Trattato
Antartico siano avvisate di ogni prodotto PVC che si intende
introdurre nella zona del Trattato Antartico affinché tali
prodotti possano essere rimossi successivamente in conformità con il presente Annesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-10