Annesso II

Art. 5

Informazioni

In vigore dal 28 feb 1995
Informazioni Ciascuna Parte preparerà e metterà a disposizione informazioni enumerando in particolar modo le attività interdette, fornendo liste delle specie particolarmente protette a tutte quelle persone presenti nella zona del Trattato Antartico o che intendono entrarvi, al fine di assicurare che queste persone comprendono ed osservano le disposizioni del presente Annesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-5-2

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