Annesso I

Art. 8

Emendamento o modifica

In vigore dal 28 feb 1995
Emendamento o modifica 1. Il presente Annesso può essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformità con l'Articolo IX del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterrà che l'emendamento o la modifica sono state approvate e che diversamente effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nella qualetale emendamento o modifica era stata adottata a meno che una o più delle Parti Consultive del Trattato Antartico notifichi il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desidera una proroga di quel periodo o che non intende approvare la misura. 2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che entra in vigore in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra diverrà in seguito effettiva per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di quest'ultima Parte sarà stata ricevuta dal Depositario.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-8

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