Annesso I
Art. 6
Circolazione delle informazioni
In vigore dal 28 feb 1995
Circolazione delle informazioni
1. Le seguenti informazioni saranno fatte pervenire alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico:
(a) descrizione delle procedure di cui all';
(b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale
predisposta in conformità con l' ed ogni decisione adottata in conseguenza di ciò;
(c) informazioni significative ottenute ed ogni provvedimento adottato in conseguenza, mediante procedure instaurate in conformità con gli ;
(d) le informazioni di cui all'
2. Ogni Valutazione ambientale iniziale predisposta in conformità con l' sarà messa a disposizione su richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-6