Annesso I
Art. 5
Monitoraggio
In vigore dal 28 feb 1995
Monitoraggio
1. Dovranno essere instaurate procedure, compreso un adeguato monitoraggio dei parametri chiave ambientale per valutare e verificare l'impatto di ogni attività che procede a seguito del compimento di una valutazione ambientale globale.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 di cui sopra ed all' saranno concepite al fine di fornire un riscontro regolare e verificabile degli impatti dell'attività al fine inter alia di:
(a) consentire che siano effettuate valutazioni della portata della compatibilità di tali impatti con il Protocollo;
(b) fornire informazioni utili per ridurre al minimo o
mitigare gli impatti nonché, se del caso, informazioni sulla necessità di sospendere, annullare o modificare l'attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-5