Annesso I

Art. 5

Monitoraggio

In vigore dal 28 feb 1995
Monitoraggio 1. Dovranno essere instaurate procedure, compreso un adeguato monitoraggio dei parametri chiave ambientale per valutare e verificare l'impatto di ogni attività che procede a seguito del compimento di una valutazione ambientale globale. 2. Le procedure di cui al paragrafo 1 di cui sopra ed all' saranno concepite al fine di fornire un riscontro regolare e verificabile degli impatti dell'attività al fine inter alia di: (a) consentire che siano effettuate valutazioni della portata della compatibilità di tali impatti con il Protocollo; (b) fornire informazioni utili per ridurre al minimo o mitigare gli impatti nonché, se del caso, informazioni sulla necessità di sospendere, annullare o modificare l'attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo