Annesso I
Art. 7
Casi di emergenza
In vigore dal 28 feb 1995
Casi di emergenza
1. Il presente Annesso non si applicherà a casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed installazioni di grande valore o di protezione dell'ambiente, che necessitano che un'attività venga intrapresa anche a prescindere dal compimento delle procedure stabilite nel presente Annesso.
2. Una notifica relativa alle attività intraprese in casi di emergenza che avrebbero diversamente richiesto la predisposizione di una valutazione ambientale globale, sarà fatta circolare immediatamente a tutte le Parti ed inoltrata al Comitato ed una spiegazione completa della attività svolte sarà fornita entro 90 giorni dall'avvenimento di tali attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-7