Annesso I

Art. 3

Valutazione ambientale globale

In vigore dal 28 feb 1995
Valutazione ambientale globale 1. Se una valutazione ambientale iniziale indica o se è in altra maniera determinato che un'attività proposta potrà avere più di un impatto minore o transitorio, sarà predisposta una valutazione ambientale globale. 2. Una valutazione ambientale globale includerà: (a) una descrizione dell'attività proposta, compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensità ed eventuali al- ternative all'attività compresa l'alternativa di non procedere, e le conseguenze di tali alternative; (b) una descrizione dello stato di riferimento ambientale iniziale con il quale andranno raffrontate le mutazioni previste ed una previsione del futuro stato di riferimento ambientale qualora l'attività proposta non venga realizzata; (c) una descrizione dei metodi e dei dati utilizzati per prevedere gli impatti dell'attività prevista; (d) una valutazione della natura, portata, durata ed intensità dei probabili impatti diretti dell'attività proposta; (e) l'esame di eventuali impatti indiretti o di second'ordine dell'attività proposta; (f) l'esame di impatti cumulativi dell'attività proposta alla luce delle attività esistenti e di altre attività pianificate note; (g) l'individuazione di misure, compresi i programmi di monitoraggio, che potrebbero essere adottate per ridurre al minimo o mitigare gli impatti dell'attività proposta e rilevare impatti imprevisti ed al fine di segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attività e far fronte rapidamente ed in maniera efficace agli incidenti; (h) l'individuazione di impatti inevitabili dell'attività proposta; (i) l'esame degli effetti dell'attività prevista sullo svolgimento della ricerca scientifica e su altri usi e valori esistenti; (j) l'individuazione di lacune nella conoscenza e di incertezze riscontrate nel compilare i dati informativi prescritti in base al presente paragrafo; (k) un sommario non tecnico delle informazioni previste in base al presente paragrafo; (l) nome ed indirizzo della persona o organizzazione che prepara la valutazione globale ambientale e l'indirizzo al quale i relativi commenti vanno indirizzati 3. Il progetto di valutazione ambientale globale sarà messo a disposizione del pubblico e fatto circolare a tutte le Parti che lo metteranno anche a disposizione del pubblico per eventuali commenti. Sarà concesso un periodo di tempo di 90 giorni per la ricezione delle osservazioni. 4. Il progetto di valutazione ambientale globale sarà indirizzato al Comitato contestualmente alla sua trasmissione alle Parti, almeno 120 giorni prima della Riunione Consultiva del Trattato Antartico per essere esaminato come appropriato. 5. Se la riunione consultiva del Trattato Antartico non ha avuto modo di esaminare il progetto di valutazione ambientale globale come raccomandato dal Comitato, non sarà adottata nessuna decisione definitiva di procedere con l'attività proposta nella zona del Trattato Antartico fermo restando che nessuna decisione di procedere con un'attività proposta potrà essere differita in base al presente paragrafo per più di 15 mesi dalla data di circolazione del progetto di valutazione globale ambientale. 6. Una valutazione ambientale globale definitiva riporterà ed includerà o riassumerà le osservazioni ricevute riguardo al progetto di valutazione ambientale globale. La valutazione ambientale globale definitiva, la notifica di ogni decisione ad essa relativa e qualsiasi valutazione del significato degli impatti previsti rispetto ai vantaggi dell'attività proposta, saranno fatte pervenire a tutte le Parti che metteranno tali informazioni a disposizione del pubblico almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività prevista nella zona del Trattato Antartico.
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