Art. 6 · Circolazione delle informazioni
Annesso I

Art. 6

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Circolazione delle informazioni

In vigore dal 28 feb 1995
Circolazione delle informazioni 1. Le seguenti informazioni saranno fatte pervenire alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico: (a) descrizione delle procedure di cui all'; (b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale predisposta in conformità con l' ed ogni decisione adottata in conseguenza di ciò; (c) informazioni significative ottenute ed ogni provvedimento adottato in conseguenza, mediante procedure instaurate in conformità con gli ; (d) le informazioni di cui all' 2. Ogni Valutazione ambientale iniziale predisposta in conformità con l' sarà messa a disposizione su richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-ai-6