Protocollo n. 8›Parte SECONDA
Art. 1
In vigore dal 17 dic 1994
PROTOCOLLO N.8
CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TALUNI NUOVI STATI MEMBRI DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilità di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Ai sensi dell', paragrafo 3 del presente atto di adesione ciascun nuovo Stato membro può procedere alle elezioni del Parlamento europeo durante il periodo transitorio tra la firma dell'Atto di adesione e la sua entrata in vigore relativamente allo Stato membro in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-1-6