Protocollo n. 8›Parte SECONDA
Art. 4
In vigore dal 17 dic 1994
Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a decorrere dalla data di adesione degli Stati membri in questione:
- il Parlamento europeo avrà i poteri di cui all' dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
la Corte di giustizia avrà gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell', paragrafo 1 dell'atto di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-4-3