Prot. n.8 AllegatoCapo I

Art. 2

In vigore dal 17 dic 1994
Ogni persona che, nel giorno di riferimento, a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma del Trattato CE, e b) pur non essendo cittadino dello Stato aderente di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato aderente di residenza, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti ai sensi degli . Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pna-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo