Prot. n.8 Allegato›Capo I
Art. 1
In vigore dal 17 dic 1994
Allegato
Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio
Ai fini del presente allegato si intendono per:
- "elezioni del Parlamento europeo", le elezioni a suffragio universale diretta dei rappresentanti nel Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU n. L 278 dell'8.10.1976, pag. 5);
- "territorio elettorale", il territorio del nuovo Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro conformemente alle leggi elettorali di detto Stato, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato;
"Stato aderente", il nuovo Stato membro che procede ad elezioni del Parlamento europeo conformemente al presente protocollo prima dell'entrata in vigore del presente Trattato;
- "Stato aderente di residenza", lo Stato aderente in cui il cittadino dell'Unione risiede ma del quale non ha la cittadinanza;
- "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
- "elettore comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza, conformemente al presente allegato;
- "cittadino eleggibile comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza in virtù del presente allegato;
- "lista elettorale", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato aderente di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;
- "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato aderente di residenza, le condizioni richieste per essere ivi eiettori o cittadini eleggibili;
- "dichiarazione formale", l'atto rilasciato dall'interessato la cui inesattezza è passibile di sanzioni conformemente alla legge nazionale applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pna-1