Prot. n.8 Allegato›Capo I
Art. 1
207 / 235In vigore dal 17 dic 1994
Allegato
Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio
Ai fini del presente allegato si intendono per:
- "elezioni del Parlamento europeo", le elezioni a suffragio universale diretta dei rappresentanti nel Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU n. L 278 dell'8.10.1976, pag. 5);
- "territorio elettorale", il territorio del nuovo Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro conformemente alle leggi elettorali di detto Stato, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato;
"Stato aderente", il nuovo Stato membro che procede ad elezioni del Parlamento europeo conformemente al presente protocollo prima dell'entrata in vigore del presente Trattato;
- "Stato aderente di residenza", lo Stato aderente in cui il cittadino dell'Unione risiede ma del quale non ha la cittadinanza;
- "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
- "elettore comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza, conformemente al presente allegato;
- "cittadino eleggibile comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza in virtù del presente allegato;
- "lista elettorale", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato aderente di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;
- "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato aderente di residenza, le condizioni richieste per essere ivi eiettori o cittadini eleggibili;
- "dichiarazione formale", l'atto rilasciato dall'interessato la cui inesattezza è passibile di sanzioni conformemente alla legge nazionale applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pna-1