Protocollo n. 8›Parte SECONDA
Art. 2
In vigore dal 17 dic 1994
Le disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che è allegato alla decisione 76/787/CEE, CECA, Euratom, modificato da ultimo dal presente Atto di adesione, si considerano applicabili anche alle elezioni a cui si procede a norma del presente protocollo.
Si procederà alle elezioni conformemente alle disposizioni di cui all'allegato del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-2-6