Protocollo n. 7›Parte SECONDA
Art. 2
In vigore dal 17 dic 1994
1. I prodotti elencati in appresso originari delle Svalbard possono essere importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali o tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative
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| Voce TDC | Designazione delle merci |
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|2701 | Carboni; mattonelle, ovoidi e combustibili |
| | solidi simili ottenuti da carboni fossili |
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2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le ulteriori disposizioni necessarie per consentire l'importazione nell'Unione europea, alle stesse condizioni, di merci originarie delle Svalbard diverse da quelle contemplate al paragrafo 1.
3. a) Ai fini del presente protocollo, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati originari delle Svalbard ove siano interamente ottenuti in queste ultime, ossia siano stati estratti dal sottosuolo delle Svalbard.
b) All'atto dell'importazione nell'Unione i suddetti prodotti beneficiano delle disposizioni del presente protocollo su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore riportata su una fattura, una ricevuta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale.
c) Le autorità doganali norvegesi adottano appropriate misure per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
4. Sono incompatibili con il presente protocollo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra l'Unione e le Svalbard:
I) tutte le intese tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concertate tra imprese che abbiano la finalità o l'effetto di ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza per quanto riguarda la produzione o gli scambi di merci;
II) l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese nell'insieme del territorio delle Parti contraenti o in una parte significativa di esso;
III) ogni aiuto pubblico che distorca o minacci di distorcere la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci.
5. Ove sorgessero difficoltà nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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