Protocollo n. 6›Parte SECONDA
Art. 5
In vigore dal 17 dic 1994
Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformità con le procedure stabilite da tale regolamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-5-2