Protocollo n. 6›Parte SECONDA
Art. 4
In vigore dal 17 dic 1994
Fatti salvi gli , all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1
- regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio;
- regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-4-2