Protocollo n. 3Parte SECONDA

Art. 1

In vigore dal 17 dic 1994
PROTOCOLLO N. 3 CONCERNENTE LA POPOLAZIONE SAMI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Norvegia, della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale, PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Norvegia, la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami, CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-1-3

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