Protocollo n. 2›Parte SECONDA
Art. 2
In vigore dal 17 dic 1994
a) Il territorio delle isole Aland, considerato come territorio terzo, quale definito all', paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all' della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alte accise e altre forme di fiscalità indiretta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie della Comunità.
Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, modificata, in materia di imposte sui conferimenti.
b) Questa deroga è intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Aland e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui alla lettera a) non siano più giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà proposte adeguate al Consiglio, che agirà conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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