Protocollo n. 1›Parte SECONDA
Art. 8
In vigore dal 17 dic 1994
I versamenti di cui agli del presente protocollo sono effettuati dai nuovi Stati membri in ecu o nella loro moneta nazionale.
Qualora il versamento venga effettuato in moneta nazionale, l'importo da versare viene calcolato prendendo in considerazione il tasso di conversione dell'ecu in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all' del protocollo sullo statuto della Banca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-8